CODE OF BUSINESS CONDUCT

Creden è impegnata a coniugare redditività e competitività con il rigoroso rispetto dell’etica professionale, delle leggi di settore e della normativa di riferimento in tema di lavoro, sicurezza e riservatezza

Nel rispetto di questi valori, Creden ha adottato un rigoroso Codice etico interno. In aggiunta, insieme alle principali associazioni di consumatori ha sottoscritto nel 2015 il Codice di condotta Unirec 2.0 per i processi di gestione e tutela del credito e gestisce le informazioni sensibili nel rispetto di uno specifico Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati

PRINCIPI GENERALI

Correttezza ed onestà

Creden opera nel rispetto della normativa vigente dei regolamenti interni e dell’etica professionale. Il perseguimento dell’interesse di Creden non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività lavorativa sono ispirati a principi di onestà, professionalità, trasparenza e lealtà verso la clientela.

Imparzialità

Nelle relazioni con le controparti, Creden evita qualsiasi forma di discriminazione basata sull’età, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, l’orientamento religioso, quello sessuale o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

Professionalità e valorizzazione delle risorse

Creden garantisce il maggior grado di professionalità nell’esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori. A tal fine valorizza le competenze e il merito delle proprie risorse, mettendo a disposizione idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo.

Riservatezza

Creden garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non direttamente connessi all’esercizio della propria attività professionale. Creden si impegna altresì a far rispettare al proprio personale e a coloro che eventualmente operano per suo conto, la segretezza e riservatezza dei dati relativi alle situazioni personali e patrimoniali dei debitori dei quali viene a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’attività di recupero crediti.

Conflitti di interesse

Nello svolgimento di ogni attività, Creden si adopera per gestire correttamente situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, in cui possa incorrere, garantendo la necessaria trasparenza.

Trasparenza e completezza delle informazioni

Le informazioni che vengono diffuse da Creden sono veritiere, complete, trasparenti ed accurate, in modo da permettere ai Destinatari di assumere decisioni consapevoli.

Protezione della salute

Creden garantisce, nel rispetto della legislazione vigente, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute delle persone.

I Destinatari rispettano scrupolosamente le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere.

Uso degli asset aziendali

La gestione e l’uso di asset aziendali devono essere ispirati a principi di integrità, correttezza e responsabilità; in particolare, tutto il personale è tenuto a rispettare e salvaguardare i beni di proprietà di Creden, nonché impedirne l’uso fraudolento o improprio.

Gli strumenti informatici messi a disposizione del personale devono essere utilizzati esclusivamente per il miglior svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare è vietato:

  • manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici aziendali e di qualunque ente con il quale Creden intrattiene rapporti di lavoro,
  • creare / modificare / cancellare fraudolentemente dati di Creden e/o di terzi,
  • accedere abusivamente alla rete informatica di terzi,
  • installare dispositivi per intercettazioni di comunicazioni di soggetti terzi,
  • diffondere, tramite la rete aziendale, programmi illeciti o virus.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Rapporti con la clientela

Creden si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con i clienti.

I rapporti contrattuali e le comunicazioni ai clienti sono improntati a principi di correttezza, professionalità, trasparenza e sono ispirati alla maggiore collaborazione.

I clienti sono informati in modo chiaro e completo sui servizi offerti e sulle relative condizioni applicate, facilitandone comprensione e scelte consapevoli.

Rapporti con il debitore

È vietato a tutti i collaboratori Creden di intrattenere rapporti confidenziali con i debitori, esercitare pressioni indebite o assumere toni minacciosi nei loro confronti nel tentativo di indurli al pagamento di quanto dovuto.

Rapporti con il personale

Creden crede che il rispetto della personalità e della dignità di ciascun collaboratore sia fondamentale per lo sviluppo di un ambiente di lavoro ispirato alla reciproca fiducia ed alla lealtà.

Il personale è trattato in modo equo e con rispetto, supportato nello sviluppo professionale e premiato per i risultati ottenuti.

La ricerca e la selezione del personale sono effettuate sulla base di criteri oggettivi di competenza e professionalità, garantendo a tutti pari opportunità d’inserimento e di evoluzione professionale in base al merito.

Viene favorito un clima lavorativo positivo, che valorizzi le individualità e i rapporti interpersonali, favorendo il rafforzamento del senso d’appartenenza e dello spirito di squadra.

Viene ricercata, in un’ottica di flessibilità nella gestione delle risorse umane, la maggiore coerenza tra gli obiettivi di Creden e le necessità dei dipendenti.

Non è tollerata alcuna forma di discriminazione e vessazione.

Tutela della privacy

Le informazioni riservate che riguardano i collaboratori sono trattate, in conformità alla vigente normativa di riferimento, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza verso i diretti interessati e inaccessibilità da parte di terzi.

È garantita la massima collaborazione al Garante della Privacy a seguito di richieste di informazioni/documentazione e/o di visite ispettive.

Rapporti con i fornitori

Creden sviluppa con i propri fornitori rapporti improntati a correttezza e trasparenza.

La selezione dei fornitori avviene sulla base delle competenze professionali, della solidità e sostenibilità organizzativa e della ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo. In particolare, devono essere evitate situazioni di conflitto d’interessi e deve essere garantita una selezione basata su criteri di trasparenza ed oggettività. Nella gestione dei rapporti con i fornitori, Creden si ispira a principi di correttezza ed integrità, sensibilizzando i fornitori a svolgere l’attività secondo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice Etico.

Creden per l’attività di recupero crediti, aderisce al Codice DeontologicoU.N.I.REC.

Codice etico per l’attività di Ricerca e Selezione del Personale (RSP)

FINALITÀ E SCOPI

Il codice etico di autodisciplina ha la funzione di garantire la liceità e la correttezza dei comportamenti da parte di Creden nello svolgimento dell’attività di consulenza nell’ambito della Ricerca e Selezione del Personale e dell’Executive Search.

ATTIVITÀ

Ricerca da Archivio:

Metodologia attraverso la quale, avvalendosi degli archivi (Data Base), la Società identifica i potenziali Candidati e li contatta per verificare il loro interesse per la posizione vacante del Cliente, effettuando successivamente i colloqui di selezione.

Ricerca con pubblicazione di annuncio:

Metodologia di ricerca effettuata tramite la pubblicazione di inserzioni e annunci di ricerca del Personale su quotidiani, periodici, stampa specializzata o su specifici portali internet. I Candidati sono individuati tra coloro che rispondono “coerentemente” all’annuncio pubblicato.

Ricerca diretta (head hunting):

Metodologia utilizzata per identificare e qualificare in modo mirato i Candidati per conto del Cliente, senza l’utilizzo della pubblicazione di annunci. I Candidati sono individuati dal Consulente per conoscenza diretta nel loro ambiente o attraverso lo sviluppo di informazioni, tramite una specifica attività di relationship management. Il Consulente valuta i Candidati in base alla loro competenza, al ruolo che svolgono e alle referenze raccolte e verificate sul mercato.

Executive Search:

Tale definizione consente di individuare candidature per posizioni di top e middle management. Tale attività è svolta unicamente attraverso la metodologia della ricerca diretta.

ESCLUSIONE DEL MANDATO E DEL COMPENSO DA PARTE DEL CANDIDATO

L’attività di ricerca e selezione non può mai essere eseguita su Mandato di un Candidato. La società accetta mandati e percepisce i relativi compensi professionali unicamente dai propri Clienti.

INTERESSE ESCLUSIVO DEL CLIENTE

Creden s’impegna ad operare nell’interesse esclusivo del Cliente, della sua organizzazione e nella tutela dell’immagine e professionalità del Candidato.

NORME ETICHE PROFESSIONALI

Nello svolgimento dell’attività di ricerca e selezione, ciascun Consulente si impegna a:

  • operare con dignità, indipendenza ed obiettività, con l’esclusione di qualsiasi forma di abuso nell’esercizio dell’attività;
  • eseguire la prestazione con diligenza, consapevolezza professionale e adeguata competenza tecnica;
  • curare il proprio aggiornamento professionale e quello dei propri collaboratori che operano sotto la sua personale responsabilità e che devono comunque operare nel rispetto del presente Codice;
  • svolgere la propria attività con onestà, imparzialità, equità e trasparenza nei confronti delle parti;
  • operare senza attuare discriminazioni fondate sugli handicap, sull’orientamento sessuale, sul genere, sulla razza o religione o su qualsivoglia gruppo di appartenenza;
  • a tutela dei Candidati, viene garantito il pieno rispetto degli articoli 5 ed 8 della legge 300 del 20/05/1970, conosciuta come ‘Statuto dei Lavoratori’, che vieta le indagini non rilevanti ai fini delle valutazione attitudinale professionale dei lavoratori, ed esorta all’uso eticamente corretto di strumenti quali test all’interno del processo di selezione del personale, ricordando che la diagnosi psicologica, se richiesta, è riservata per legge allo psicologo iscritto all’albo.

AUTORIZZAZIONI

L’attività di ricerca e selezione può essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come previsto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003.

SEGRETO PROFESSIONALE

Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della Persona, tutti i dati e le notizie riguardanti il Cliente e i Candidati, acquisiti nel corso del mandato professionale, devono essere considerati riservati e coperti da segreto professionale.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali del Cliente e del Candidato si svolge nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, in base a quanto definito dal Decreto Legislativo n. 196/03 sulla Privacy, che regolamenta sia il trattamento dei dati sensibili sia di quelli comuni. La raccolta dei dati deve essere svolta esclusivamente per l’attività di ricerca e selezione ed il loro utilizzo non può mai riguardare operazioni incompatibili con tali scopi. I dati, esatti, aggiornati e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, possono essere conservati fino a quando non diventino inutili al raggiungimento delle finalità perseguite. Creden garantisce la completa trasparenza delle operazioni sui dati personali da questi effettuate e si impegna a porre in essere quanto necessario per il libero esercizio del potere di controllo dell’interessato sui dati personali che lo riguardano e che sono oggetto di trattamento. I dati raccolti non possono essere comunicati e/o diffusi senza il consenso espresso dell’interessato, salvo le eccezioni a norma di legge. Detto consenso può essere fornito dall’interessato anche per via telematica, verbale e telefonica.

MISURE DI SICUREZZA

I dati personali trattati in modo automatizzato e/o manuale devono essere custoditi e controllati in modo da evitarne la perdita, la distruzione e l’accesso non autorizzato, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, facendo riferimento alla normativa vigente.

MODELLI DI COMPORTAMENTO

Rapporto Creden/Candidato

Creden opera nei confronti dei Candidati avendo cura di:

  • assicurarsi che la posizione offerta sia effettivamente disponibile e proponibile;
  • dare informazioni esaurienti circa i contenuti professionali della posizione;
  • non contattare i Candidati con falsi scopi;
  • non fornire al Cliente alcuna informazione in merito ad un dipendente del Cliente che sia entrato in contatto con Creden per qualsivoglia motivo. Più in dettaglio, nel caso in cui un Creden venga in possesso, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi modo, di un curriculum vitae di un Candidato dipendente di un Cliente, gli è proibito trasmettere al Cliente, all’insaputa del Candidato, informazioni o di avere ricevuto o di possedere detto curriculum vitae;
  • per le Ricerche con pubblicazione di annuncio, ove il nome del Cliente non sia pubblicato, tutelare l’anonimato del Cliente stesso se non per l’esecuzione del mandato ricevuto dal Cliente;
  • per le Ricerche dirette, procedere alla comunicazione dei dati dei Candidati al Cliente, esclusivamente dopo aver fornito ai Candidati ogni informazione possibile circa la Posizione Vacante e a seguito di un loro espresso consenso.

Rapporto Creden/Cliente

Creden opera nei confronti dei Clienti avendo cura di:

  • accertarsi che presso il Cliente esista un’effettiva necessità o volontà di ricoprire la posizione e che l’inquadramento e la retribuzione previsti siano adeguati alla posizione stessa e conformi alla Contrattazione Collettiva della Categoria lavorativa di riferimento;
  • confermare per iscritto al Cliente, prima di accettare il Mandato, i termini della posizione da ricoprire, nonché l’ammontare dei loro onorari e delle spese accessorie. È inteso che tali oneri competono esclusivamente al Cliente nel cui interesse viene svolta l’attività di Ricerca e Selezione. Pertanto in nessun caso potrà essere richiesto compenso alcuno ai Candidati;
  • presentare al Cliente Candidati in possesso delle qualifiche professionali e dell’esperienza coerenti con la Posizione Vacante.

Intangibilità del Personale del Cliente

Nell’attività di Ricerca e Selezione sviluppata attraverso qualsiasi metodologia, Creden s’impegna a non prendere in considerazione o contattare, per finalità di selezione, il personale di qualsiasi livello di un proprio Cliente.

ONORARI E ACQUISIZIONE DEL MANDATO

Mandato in esclusiva

Creden formalizza ogni tipologia di Mandato di RSP per e con il Cliente in termini di affidamento in esclusiva di ogni specifico progetto. Il Cliente garantisce che i Candidati, da lui individuati autonomamente durante l’esecuzione delle attività di RSP in merito alla ricerca affidata, dovranno essere presentati a Creden per una proficua collaborazione e omogeneità di giudizi, comunicandone i dati, per essere contattati e inseriti nelle fasi di selezione, mallevando il Cliente da ogni contatto diretto.

Determinazione dell’onorario

L’onorario del Consulente verrà determinato tenendo conto:

  • della complessità della ricerca;
  • della posizione da ricercare;
  • del livello e della retribuzione previsti per la posizione;
  • della metodologia adottata per l’attività di RSP e delle garanzie prestate.

Indicativamente le competenze richieste risulteranno comprese entro i limiti sotto indicati, tenendo conto che la particolare difficoltà di un mandato o la necessità di operare in una particolare zona geografica, possono comportare anche variazioni rispetto ai limiti indicati:

  • ricerche con pubblicazione di annuncio: minimo 15% – massimo 20% della complessiva retribuzione annua lorda offerta, comprensiva della eventuale parte variabile, provvigioni o bonus e valorizzazione dei benefits assegnati all’ingresso del Candidato.
  • ricerche dirette: minimo 20% – massimo 35% della complessiva retribuzione annua lorda offerta, comprensiva della eventuale parte variabile, provvigioni o bonus e benefits.

Esclusione della remunerazione “a buon fine”

Al conferimento del Mandato deve essere prevista la fatturazione di un congruo anticipo (non inferiore al 20% del totale compenso). È pertanto esclusa l’accettazione di mandati con remunerazione “a buon fine”.

Garanzie

Non esistono garanzie implicite in un Mandato di Consulenza RSP. Le garanzie che possono essere prestate sono strettamente relative alla modalità di ricerca impiegata, alla posizione da ricercare ed al livello di servizio offerto. Le garanzie effettivamente prestate dal Consulente devono essere specificate nel Mandato. È lasciata a Creden la facoltà di inserire nel contratto con il Cliente una clausola di garanzia di riapertura delle attività di RSP, qualora il Candidato precedentemente inserito rassegni le dimissioni nei primi mesi lavorativi (periodo da pattuire tra le parti) o prendendo a riferimento il periodo di prova determinato dall’inquadramento del CCNL di riferimento del Cliente.

Il 6 maggio 2015 è stato sottoscritto dal Forum Unirec-Consumatori il Codice di Condotta 2.0, per i processi di gestione e tutela del credito.

Il codice è uno strumento di rilevata importanza, volto a garantire trasparenza, correttezza e valore ai servizi di tutela del credito sia per Imprese e Operatori, sia per il Consumatore in difficoltà a onorare i propri debiti.

Il Codice, approvato dall’Assemblea Unirec (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito) il giorno 13 maggio, spiega in cosa consiste l’attività di recupero crediti; descrive le corrette modalità di condotta delle imprese e degli operatori in ogni fase di recupero; fornisce informazioni utili per tutte le parti coinvolte nel processo di gestione e tutela del credito.

Quello che segue è un estratto.

PREMESSA

Il presente Codice di Condotta, redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 bis del Codice del Consumo, impegna le Imprese a tutela del credito (di qui in avanti più semplicemente “Professionisti”) nonché le Associazioni sottoscrittrici al rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L’adozione del Codice di Condotta mira a promuovere il dialogo tra Professionisti e Consumatori che non abbiano adempiuto alle proprie obbligazioni, sicché tutti gli attori coinvolti nei processi di tutela del credito possano operare sulla base di regole certe e condivise. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 bis del Codice del Consumo le norme ivi

contenute si pongono quale obiettivo anche la “protezione dei minori” e la “salvaguardia della dignità umana”.

Prevalentemente i processi di gestione del credito prevedono:

– contatti telefonici tra incaricati dell’impresa Professionista e Consumatori/Debitori;

– comunicazioni di natura epistolare o telematica;

– contatti tra incaricati del servizio “domiciliare” e Consumatori/Debitori che hanno luogo, generalmente, presso la residenza del Consumatore;

– procedure giudiziali, seguite dal Professionista per il tramite dei propri legali di riferimento, sulla base di un formale incarico ricevuto dai Creditori/Committenti.

Se, da un lato, l’ambito giudiziale è presidiato dal Codice Civile, dal Codice del Consumo e dalle altre normative di settore, nonché regolamentato dai competenti Codici di rito, dall’altro, lo scopo del presente Codice di Condotta è garantire che, nello svolgimento delle attività stragiudiziali di gestione del credito, venga salvaguardato l’equilibrio tra i diritti delle Parti.

CAPO I

Principi generali 

ART. 1 – Dovere di Terzietà 

1. Il Professionista incaricato del recupero crediti per conto dei Committenti/Creditori ai sensi dell’art. 115 TULPS 1931 deve relazionarsi con il Consumatore/Debitore o suoi delegati preservando un ruolo di mera intermediazione.

2. Posto che all’atto dell’affidamento delle posizioni debitorie è il Creditore/Committente a garantire la certezza ed esigibilità del credito, il professionista si impegna a sospendere l’attività qualora il Consumatore/Debitore comprovi la pendenza di una “contestazione del credito” come definita all’art. 2 e secondo le modalità ivi indicate. Le Imprese tenute al rispetto del presente Codice si impegnano comunque a sensibilizzare i Creditori/Committenti in ordine ai principi in esso contenuti.

ART. 2 – Gestione delle contestazioni e dei reclami 

1. Ai fini del presente Codice di Condotta:

– per contestazione del creditodeve intendersi l’opposizione avanzata in forma scritta dal Consumatore/Debitore direttamente nei confronti del Creditore/Committente, avente ad

oggetto elementi strettamente attinenti al rapporto di credito ed estranea alle condotte poste in essere dal Professionista;

– per reclamodeve intendersi l’obiezione avanzata in forma scritta dal Consumatore/Debitore in ordine alle procedure di gestione del credito realizzate dal Professionista;

– per procedura di conciliazionedeve intendersi qualsiasi procedura di risoluzione alternativa di una controversia riconosciuta dal Creditore/Committente ovvero disciplinata dalla legge.

Qualunque forma scelga il Consumatore/Debitore per i propri rilievi, purché scritta, è compito del Professionista ricondurre i medesimi ad una delle predette categorie e trattarli ai sensi dei punti 2 e 3 seguenti.

2. Qualora il Consumatore/Debitore comprovi documentalmente la pendenza di una contestazione del creditoo di una procedura di conciliazione, il Professionista deve sospendere ogni attività, trasmettere al Creditore/Committente la documentazione raccolta ed attendere indicazioni sulla fondatezza o meno dei rilievi ed istruzioni in ordine alla eventuale prosecuzione delle procedure affidate.

3. La ricezione di un “reclamo” in forma scritta, nell’accezione di cui precedente punto 1, impone al Professionista di fornire adeguato e puntuale riscontro al Consumatore/Debitore in ordine alla correttezza del proprio operato ed al rispetto del presente Codice di Condotta.

4. Il Professionista non può sostituirsi al Consumatore/Debitore nell’anticipazione delle somme dovute, e non può pretendere il pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla società committente o con essa formalmente concordati.

5. Il Professionista non può sollecitare il Consumatore/Debitore ad assumere impegni più gravosi di quelli che il medesimo documenti di poter sostenere.

ART. 3 – Registro dei Reclami e delle Contestazioni 

1. Il Professionista deve curare ed aggiornare, in cartaceo o tramite strumenti informatici, un Registro dei “Reclami” e delle Contestazioni del creditoin cui siano conservati:

a) i documenti prodotti dal Consumatore/Debitore a contestazione delle pretese del Creditore/Committente o dell’attività posta in essere dagli incaricati del Professionista durante i processi di gestione del credito;

b) i possibili riscontri forniti al Consumatore/Debitore in risposta ai reclami ed alle contestazioni ricevute.

CAPO II

Il trattamento dei dati nella gestione dei crediti 

ART. 4 – La liceità del trattamento 

1. Il Professionista deve cercare un confronto diretto con il Consumatore/Debitore e accertarne, volta per volta, per quanto gli sia possibile, l’identità.

2. Qualora il Consumatore/Debitore non risulti reperibile ai recapiti forniti dalla Cliente/Committente, il Professionista è legittimato alla consultazione di fonti terze. Nell’acquisizione di ulteriori dati rispetto a quelli trasferiti dal Creditore/Committente, tuttavia, il Professionista deve evitare di comunicare, ingiustificatamente, informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato ad individui estranei rispetto all’obbligazione oggetto di mandato.

3. Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 196/03 nonchè dall’Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali con Provvedimento del 30 novembre 2005 è vietato comunicare “ingiustificatamente” a terzi informazioni relative allo stato d’inadempimento in cui versa il Consumatore/Debitore allo scopo di esercitare sul medesimo “indebite pressioni”1.

1 “Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)”Art. 2, comma 1 Provvedimento Garante Privacy 30 Novembre 2005.

4. Il Professionista, pertanto, non può confrontarsi con soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, se non per legittimi motivi e sempre con l’esclusione dei minori.

5. Si considera effettuata per legittimi motivi:

a) la comunicazione di informazioni riservate a terzi i quali si dimostrino già a conoscenza delle circostanze oggetto di mandato e si rendano disponibili a definire la posizione per conto del Consumatore/Debitore assente (circostanza piuttosto comune in relazione a quei debiti – bollette, ratei di mutuo, crediti al consumo – che avendo una forte connotazione familiare, molto spesso, sono assunti, conosciuti e gestiti anche dai prossimi congiunti della parte che ha formalmente assunto l’obbligazione);

b) la comunicazione di informazioni riservate a terzi che si dichiarino espressamente delegati dal Consumatore/Debitore a gestire le sue vicende contrattuali.

6. Qualunque contatto con soggetti formalmente estranei rispetto all’obbligazione oggetto di mandato, in ogni caso, può avere luogo unicamente:

a) in via sussidiaria, considerata l’irreperibilità del Consumatore/Debitore;

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b) preservando sempre la dignità e l’onorabilità del Consumatore/Debitore stesso.

ART. 5 – La pertinenza e la finalità del trattamento 

1. Possono formare oggetto di trattamento i soli dati strettamente necessari all’esecuzione dell’incarico.

2. Una volta portato a termine l’incarico, il Professionista deve avere cura di conservare i dati raccolti durante il processo di gestione del credito al solo fine di adempiere agli obblighi di legge su di esso gravanti o per relazionare, in caso di reclamo/contestazione, nel merito dell’attività compiuta.

CAPO III

La correttezza delle prassi commerciali 

ART. 6 – Principi comuni 

1. Gli incaricati del Professionista, durante i contatti con il Consumatore/Debitore, non possono:

a) utilizzare titoli mendaci o toni minacciosi atti a generare indebita pressione;

b) prospettare conseguenze irreali o inapplicabili al caso di specie (es. distacchi di utenze non previsti da contratto; iscrizione di ipoteche su crediti irrisori, ecc.).

Art. 7 – I contatti telefonici 

1. Il Professionista deve avere cura di istruire i propri incaricati affinché i contatti telefonici con il Consumatore/Debitore siano improntati a buona educazione e rispetto, che non vengano reiterati in maniera petulante ed aggressiva e che siano, in ogni caso, finalizzati ad instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni.

2. Il Professionista deve fissare una soglia massima in merito al numero e alla frequenza delle telefonate. Il parametro di riferimento ai fini della definizione della suddetta soglia, salvo diverso accordo con il Consumatore/Debitore, è costituito dalle telefonate di tipo outbound a seguito delle quali si realizzi un effettivo colloquio tra le parti. Nello specifico, le predette soglie sono indicate come segue:

a) nell’arco della medesima giornata, salvo diversi accordi, può svolgersi al massimo un colloquio effettivo col debitore a seguito di attività outbound.

b) nell’arco della medesima settimana, salvo diversi accordi, possono svolgersi al massimo tre colloqui effettivi col debitore a seguito di attività outbound.

3. Gli incaricati del Professionista, salvo diversi accordi con il Debitore/Consumatore, anche in relazione a particolari esigenze manifestate esplicitamente da quest’ultimo, non possono effettuare contatti telefonici durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti:

8.30-21.00 dal lunedì al venerdì;

8.30-15.00 il sabato;

Gli incaricati dovranno porre particolare attenzione ai contatti effettuati in prossimità dell’inizio e del termine delle fasce orarie sopra indicate.

Qualora il Consumatore/Debitore facesse richiesta di essere contattato in uno specifico giorno o orario, anche diversi da quelli indicati nel presente Codice, sarà compito del Professionista rispettare tali volontà e regolarsi di conseguenza.

4. Il Professionista deve avere cura di garantire che i contatti telefonici tra i suoi incaricati ed il Consumatore/Debitore non vengano reiterati in maniera petulante. A tal proposito, nei confronti dei propri incaricati, il Professionista si impegna a:

– somministrare periodicamente interventi formativi aventi ad oggetto le principali normative di settore, il Codice del Consumo, le cosiddette “buone prassi”, nonché il contenuto del presente Codice di Condotta e dei Provvedimenti emessi dalle Autorità competenti;

– fornire adeguate istruzioni, nello svolgimento dell’attività, allo scopo di evitare il concretizzarsi di condotte scorrette.

ART. 8 – I contatti epistolari/digitali 

1. Il Professionista può inviare comunicazioni ed intimazioni di pagamento scritte – per mezzo di posta ordinaria, elettronica, raccomandata o per il tramite del competente ufficiale giudiziario – il cui contenuto sia concordato con le parti Committenti o, in assenza di specifico accordo, dal medesimo deciso autonomamente.

2. I testi prodotti, in ogni caso, devono adeguarsi ai seguenti principi:

a) nelle comunicazioni epistolari che contengono richieste di pagamento, deve essere fornita la causale e il dettaglio delle somme richieste, specificandone le singole componenti (capitale, interessi, spese accessorie);

b) devono essere indicate le conseguenze dell’eventuale protrarsi dello stato d’inadempimento secondo criteri di trasparenza, correttezza e coerenza rispetto a quanto previsto contrattualmente o normativamente;

c) devono essere indicate con la massima chiarezza le modalità di pagamento;

d) devono contenere una clausola di cortesia del seguente tenore: “Qualora abbia già saldato il Suo debito, consideri nulla la presente e, al solo fine di permettere l’allineamento contabile della Sua posizione, per evitare ulteriori rilevazioni d’insolvenza, voglia cortesemente documentare l’avvenuto pagamento delle fatture, inviando copia della relativa ricevuta […]”;

e) devono contenere termini ad adempiere non inferiori a 10 giorni;

f) non devono essere presenti riferimenti che richiamino indebitamente pubbliche amministrazioni, esattorie, l’Amministrazione Giudiziaria.

3. Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche (e-mail, fax e sms, ecc.), salvo che i recapiti utilizzati non siano forniti direttamente dall’avente diritto proprio allo scopo di ricevere informazioni inerenti lo svolgimento del rapporto obbligatorio, devono essere rispettati i seguenti principi:

a) le comunicazioni elettroniche contenenti il dettaglio della posizione debitoria e/o le coordinate ove effettuare il pagamento, assolvendo solo a uno scopo informativo in favore dell’obbligato, sono inviate unicamente in accordo con il medesimo. Inoltre, l’invio di tali comunicazioni non può essere ingiustificatamente ripetitivo;

b) per le comunicazioni elettroniche contenenti una richiesta di contatto, deve essere fissata una soglia numerica, consistente in un massimo di quattro richieste di contatto inviate nell’arco di un mese. Salvo che il recapito utilizzato non sia stato fornito dal Debitore/Consumatore anche allo scopo di ricevere comunicazioni sullo svolgimento del rapporto, le comunicazioni elettroniche contenenti richieste di contatto non possono essere utilizzate altresì come sistema di primo sollecito di pagamento.

ART. 9 – I contatti domiciliari 

1. Il Professionista deve avere cura di istruire i propri incaricati affinché i contatti domiciliari con il Consumatore/Debitore siano improntati a buona educazione e rispetto, che non vengano reiterati in maniera petulante ed aggressiva e che siano, in ogni caso, finalizzati ad instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni. A tal proposito, nei confronti dei propri incaricati del servizio domiciliare, il Professionista si impegna a:

– somministrare, periodicamente, interventi formativi aventi ad oggetto le principali normative di settore, il Codice del Consumo, le cosiddette “buone prassi”, nonché il contenuto del presente Codice di Condotta e dei Provvedimenti emessi dalle Autorità competenti;

– fornire adeguate istruzioni, all’atto del conferimento dell’incarico e durante il suo svolgimento, allo scopo di evitare il concretizzarsi di condotte scorrette;

– tenere traccia del numero di visite effettuate e del loro esito.

2. Qualora l’incaricato documenti il proprio tentativo di contatto “domiciliare” recapitando una comunicazione scritta, non potrà rendere visibili esternamente alla lettera (busta e/o lettera pinzata) riferimenti espliciti alle ragioni della comunicazione, così da non ledere la dignità del Debitore/Consumatore dinnanzi a soggetti terzi.

3. La comunicazione recapitata a domicilio di cui al precedente punto 2, in ogni caso, deve indicare:

a) nome e cognome dell’incaricato, precisando altresì i riferimenti del Professionista;

b) il soggetto creditore ed il motivo della visita;

c) un recapito telefonico da contattare per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni.

4. Gli incaricati del Professionista, salvo diversi accordi con il Debitore, anche in relazione a particolari esigenze manifestate esplicitamente da quest’ultimo, non possono effettuare visite al domicilio durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti:

8.30-21.00 dal lunedì al venerdì;

8.30-15.00 il sabato;

Gli incaricati dovranno porre particolare attenzione ai contatti domiciliari effettuati in prossimità dell’inizio e del termine delle fasce orarie sopra indicate.

Qualora il Consumatore/Debitore facesse richiesta di essere contattato in uno specifico giorno o orario, anche diversi da quelli indicati nel presente Codice, sarà compito del Professionista rispettare tali volontà e regolarsi di conseguenza.

5. Il Professionista, tramite i propri incaricati, non può effettuare visite sul posto di lavoro del Consumatore/Debitore se non in accordo con il medesimo. Il contatto sul luogo di lavoro è possibile laddove sia il Consumatore/Debitore a farne richiesta o qualora il relativo indirizzo sia stato dal medesimo fornito contrattualmente come recapito utile al contatto.

CAPO IV

La risoluzione delle controversie 

ART. 10 – Competenza del FORUM UNIREC-CONSUMATORI 

1. Le Associazioni ed i Professionisti che sottoscrivono il presente Codice di Condotta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 ter del Codice del Consumo, si impegnano a devolvere al FORUM UNIREC-CONSUMATORI la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra Professionisti e Consumatori/Debitori2.

2 Il 18 giugno 2014, UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito) ha ufficialmente costituito la Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI, di cui fanno parte Adiconsum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.

Il FORUM, che rappresenta un luogo di dialogo strutturato tra imprese a tutela del credito e consumatori, ha tra le sue principali finalità:

  • osservazione costante dei rapporti tra Consumatori e Professionisti, in relazione ai servizi di gestione e recupero del credito;
  • l’educazione dei consumatori, nell’ottica di un accesso consapevole agli strumenti finanziari;

stimolare la riflessione sulla funzione economico-sociale del recupero crediti e la diffusione delle cosiddette “buone prassi”;

  • a creazione di idonei strumenti di conciliazione atti a dirimere le controversie eventualmente insorte tra Consumatori e Professionisti.

2. Le controversie di cui al precedente punto 1, sono affidate alle procedure di Conciliazione Paritetica del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, secondo quanto previsto dal Regolamento di Conciliazione che viene allegato al presente Codice Di Condotta e ne rappresenta parte essenziale ed integrante. 13

3. Il ricorso alle procedure di Conciliazione Paritetica di cui al precedente punto 2 è effettuato in via preventiva rispetto a qualunque altra iniziativa di natura contenziosa o giudiziaria, ivi compresi i procedimenti descritti all’art. 27 del Codice del Consumo.

4. In ogni caso, al termine della procedura di conciliazione, qualunque ne sia l’esito, è fatto salvo il diritto delle parti di agire giudizialmente per la tutela dei diritti che ritenessero violati.

PREAMBOLO

I sotto indicati soggetti privati sottoscrivono il presente Codice deontologico, adottato sulla base di quanto previsto dall’art. 118 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato “Codice”), sulla base delle seguenti premesse:

1)  i soggetti operanti nel settore relativo alle attività di informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale;

2) nel presente Codice deontologico sono individuate le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali nonché l’adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall’altro lato, la qualità, la pertinenza, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali trattati;

3) le disposizioni del presente Codice deontologico si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche (rientranti nel concetto di interessato di cui all’art. 4, comma 1, lettera i), del Codice) ed, in particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonché al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai soggetti che prestano a terzi servizi, per finalità di informazione commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalità che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità di tali dati; è escluso dall’ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall’interessato, che rimane disciplinato dalle disposizioni del Codice oltre che da eventuali provvedimenti specifici adottati dal Garante, al fine di disciplinare compiutamente questo particolare tipo di trattamento;

4) non rientra nell’ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi creditizi (c.d. SIC). Per il trattamento di tali dati, resta fermo, pertanto, quanto previsto dal relativo Codice deontologico (v. Allegato 5 al Codice);

5) sono destinatari del presente Codice deontologico tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell’art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito indicato come “T.U.L.P.S.”) e relativi Regolamenti di attuazione.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Codice deontologico, si applicano le definizioni previste dall’art. 4 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai medesimi fini, si intende per:

a) “informazione commerciale”: il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto;

b) “attività di informazione commerciale”: l’attività consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che comportano la ricerca, la raccolta, l’elaborazione, l’analisi, anche mediante stime e giudizi, e la comunicazione di informazioni commerciali;

c) “finalità di informazione commerciale”: la finalità di fornire informazioni ai committenti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle persone fisiche, nonché sulla solidità, solvibilità ed affidabilità delle predette, in relazione ad esigenze connesse all’instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, di natura economica e finanziaria e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti;

d) “servizio di informazione commerciale”: il servizio concernente l’esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall’interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi;

e) “committente”: il soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore il servizio di informazione commerciale;

f) “fornitore”: il soggetto privato che fornisce al committente il servizio di informazione commerciale;

g) “soggetto censito”: il soggetto cui si riferiscono il servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal committente;

h) “rapporto informativo”: il documento cartaceo od elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, può essere elaborato dal fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito;

i) “elaborazione di informazioni valutative”: attività volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o probabilistici ed in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, sulla solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito,  risultante da un processo statistico o, comunque, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite.

Art. 2 - Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale

1. Il trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento dell’attività di informazione commerciale si svolge nel rispetto dei principi di cui all’art. 11 del Codice.

2.  Il trattamento non può riguardare i dati sensibili ed i dati giudiziari, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 5, per il trattamento dei soli dati giudiziari provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque ivi indicate, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge in ordine alla loro conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità.

3.  I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l’interessato quale  soggetto censito, sia le persone fisiche od altri interessati legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come, ad es., nel caso di una società).

4. Ai fini del presente Codice deontologico, deve ritenersi che sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due o più persone fisiche e tra un interessato ed un soggetto (es: società) diverso dalla persona fisica, quando ricorra una o più delle seguenti situazioni:

a) partecipazione dell’interessato ad un’impresa o ad una società attraverso il possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore alle soglie individuate al successivo art. 7;

b) esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall’interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o società.

5. Al successivo art. 7 del presente Codice deontologico sono individuati i limiti, anche temporali, per associare i dati personali relativi al soggetto censito ed a quelli ad esso legati sul piano giuridico e/o economico, nei casi in cui tali dati riguardino eventi negativi quali, ad esempio, fallimenti o procedure concorsuali, ipoteche o pignoramenti, protesti.

Art. 3 - Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali

1. Il fornitore raccoglie le informazioni commerciali presso il soggetto censito, presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni.

2. Sono fonti utilizzabili dal fornitore:

a) Le fonti pubbliche ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa di riferimento, nei limiti e con le modalità che in essa sono stabiliti per la conoscibilità, l’utilizzabilità e la pubblicità dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:

1)  registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali nonché il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa società consortile InfoCamere;

2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (come, ad es., iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, e relativi annotamenti) conservati nei registri gestiti dall’Agenzia delle Entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l’Ufficio del Catasto), nel Pubblico Registro Automobilistico e presso l’Anagrafe della popolazione residente.

b) Le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, sono costituite da:

1) quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate;

2)  elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici;

3)  siti Internet appartenenti a:

3.1. soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai sensi del successivo   art. 7;

3.2.  enti pubblici, governativi, territoriali e locali, agenzie pubbliche, nonché autorità di vigilanza e controllo, relativamente ad elenchi, registri, atti e documenti ivi diffusi e contenenti informazioni relative allo svolgimento di attività economiche;

3.3. associazioni di categoria ed ordini professionali, relativamente ad elenchi od albi di operatori economici e imprenditoriali, diffusi sui propri siti;

3.4. quotidiani e testate giornalistiche on-line  nel numero minimo di tre, che confermino le informazioni oggetto di comunicazione e che risultino regolarmente registrati. Sono escluse dal conteggio le testate giornalistiche on-line, per le quali sia già stata computata la corrispondente testata cartacea, nonché gli articoli che rappresentino una mera ripubblicazione dello stesso testo sotto diverse testate;

3.5. servizi on-line di elenchi telefonici e categorici.

3. Il fornitore  raccoglie i dati personali provenienti dalle suddette fonti pubbliche o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità degli atti e dei dati in essi contenuti.

4. Nell’acquisire e registrare i dati personali provenienti da fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, il fornitore adotta idonee e preventive misure per assicurare che:

a) l’informazione estratta sia esatta e pertinente rispetto al fine perseguito e i relativi dati personali vengano trattati in conformità al principio di proporzionalità;

b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati;

c)  sia effettuato l’aggiornamento dei medesimi dati nei propri rapporti informativi.

5. Ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale è ammesso il trattamento anche di dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi  negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare  modifiche al contenuto di tali informazioni – salvo l’eventuale loro aggiornamento – e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative.

Art. 4 - Informativa agli interessati

1.  Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 3, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il fornitore rende l’informativa all’interessato, in forma non individuale, attraverso modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall’art. 13, comma 5), lett. c), del Codice e, in particolare, attraverso un’informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni commerciali.

2. L’informativa  di cui al precedente comma contiene gli elementi previsti dall’art. 13, comma 1, del Codice, indicati mediante una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del trattamento effettuato dai fornitori, autonomi titolari, e deve recare obbligatoriamente:

a) l’indicazione dei responsabili del trattamento, qualora designati, e/o l’elenco degli stessi, anche al fine di ottenere il riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice (art. 13, comma 1, lett. f), del Codice);

b) l’indicazione dei siti Internet o altre sedi dove sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun fornitore;

c) l’indicazione delle modalità attraverso le quali è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice.

3. I fornitori aventi un fatturato annuale per servizi di informazione commerciale non superiore a € 300.000,00 (trecentomila), possono rendere l’informativa solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito Internet.

Art. 5 - Presupposti di liceità del trattamento

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c) e d), del Codice, il trattamento per finalità di informazione commerciale di dati personali provenienti dalle fonti  di cui al precedente art. 3 non richiede il consenso dell’interessato medesimo.

Art. 6 - Comunicazione delle informazioni

1. Le informazioni provenienti da fonti pubbliche, di cui al precedente art. 3,  e trattate ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale, sono comunicate dal fornitore, anche per via telematica, ai committenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Art. 7 - Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali

1. Ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale, qualora le informazioni provenienti da fonti pubbliche siano riferite ad eventi negativi (quali, ad es., fallimenti o procedure concorsuali, pregiudizievoli,   ipoteche o pignoramenti, protesti), il fornitore:

a) utilizza le informazioni di cui sopra che riguardino direttamente l’interessato, quale soggetto censito;

b) utilizza – qualora il soggetto censito sia una persona fisica che non svolga o abbia svolto alcuna attività d’impresa, non ricopra od abbia ricoperto cariche sociali, o non detenga o abbia detenuto partecipazioni rilevanti in un’impresa o società nei termini indicati ai successivi commi – soltanto le informazioni relative a protesti ed atti pregiudizievoli che lo riguardino direttamente, nonché le informazioni giudiziarie così come indicate e disciplinate dall’art. 3, comma 5;

c) indica, nel contesto del rapporto informativo, la sola circostanza dell’esistenza di altre informazioni e/o rapporti informativi relativi ad ulteriori interessati  legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, senza che tali informazioni provenienti da fonti pubbliche e riguardanti eventi negativi, possano essere, in alcun modo, direttamente associate all’interessato quale soggetto censito, né tanto meno utilizzate per l’elaborazione di informazioni valutative riferite a quest’ultimo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene fatta salva la facoltà per il fornitore qualora il soggetto censito sia una persona fisica, ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale di associare direttamente all’interessato quale soggetto censito ed utilizzare per l’elaborazione di informazioni valutative riferite a quest’ultimo le informazioni  provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad  eventi negativi relativi ad imprese o società nelle quali lo stesso interessato  (soggetto censito) rivesta o abbia rivestito, fino ad un anno prima, le cariche o qualifiche qui sotto indicate:

a) titolare di ditta individuale;

b) socio di società semplice e di società in nome collettivo;

c) socio accomandatario di società in accomandita semplice e socio accomandante con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota di  maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di società in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;

d) nelle società di capitali:

1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso del pacchetto di  maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;

2) presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, consigliere od amministratore delegato, consigliere, amministratore, consigliere od amministratore con deleghe, amministratore unico o socio unico di società a responsabilità limitata e socio unico di società per azioni;

3) sindaco, revisore, institore, presidente del patto di sindacato, organi delle procedure concorsuali e soggetti con qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito  che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia:

3.1. amministrato l’impresa o la società:

3.2. avuto fino ad un anno prima partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o la quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le quote di controllo e le partecipazioni con quote paritarie, per le quali i soci rilevano tutti, anche al di sotto della soglia predetta, con il limite della soglia minima del 10%.

3. Sempre con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene inoltre fatta salva la facoltà per il fornitore, qualora il soggetto censito sia un soggetto diverso dalla persona fisica (come nel caso, ad es., di una società),  ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente al soggetto censito ed utilizzare per l’elaborazione di informazioni valutative riferite a quest’ultimo, le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi riguardanti:

a) le persone fisiche che, nell’ambito del soggetto censito, ricoprono le cariche o qualifiche di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle relative ad imprese o società connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma 2;

b) le persone fisiche, che detengano partecipazioni al capitale del soggetto censito nella misura di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle su dati negativi relative ad imprese o società connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma 2.

4. Fatti salvi i termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge, le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi  oggetto di trattamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono  conservate dal fornitore, ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;

b) le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.

Art. 8 - Conservazione delle informazioni

1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 7, comma 4, lett. a) e b), i dati personali provenienti dalle fonti di cui all’art. 3 possono essere conservati dal fornitore ai fini dell’erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

2. Resta fermo l’obbligo del fornitore di adottare idonee misure per garantire l’aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle predette normative di riferimento per la conoscibilità, l’utilizzabilità e la pubblicità dei dati ivi contenuti e dei relativi aggiornamenti.

Art. 9 - Esercizio dei diritti da parte degli interessati

1. I fornitori adottano idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo alle richieste avanzate dagli interessati di esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice.

2. Gli interessati possono esercitare i predetti diritti anche tramite il portale telematico costituito per tali finalità, le cui regole di gestione ed accesso sono rimesse ad un distinto documento tecnico da adottarsi successivamente alla sottoscrizione del presente Codice.

3. Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti l’interessato indica anche il codice fiscale e/o la partita Iva al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano da parte del fornitore.

4. Il terzo, al quale l’interessato conferisce per iscritto delega o procura, può trattare i dati personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per finalità di tutela dei diritti dell’interessato, con esclusione di ogni altra finalità perseguite dal terzo medesimo.

5. Restano fermi i limiti previsti dal Codice per l’esercizio da parte dell’interessato dei diritti di rettificazione od integrazione nei confronti di dati personali di tipo valutativo, elaborati dal fornitore.

Art. 10 - Sicurezza delle informazioni

1. I fornitori adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di trattamento conformemente agli obblighi previsti dagli artt. 31 e ss. del Codice e dell’Allegato “B” al Codice.

2. Ogni fornitore individua gli eventuali responsabili, anche esterni, e gli incaricati autorizzati a trattare le informazioni commerciali, conformemente agli artt. 29 e ss. del Codice.

Art. 11 - Verifiche sul rispetto del Codice deontologico

1. Le associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico, anche attraverso organi a ciò legittimati in base ai rispettivi ordinamenti statutari o comitati appositamente costituiti, promuovono il rispetto da parte dei rispettivi associati delle regole di condotta previste dal presente Codice. A tal fine, esse adottano apposite procedure per:

a) la soluzione di eventuali problemi relativi all’applicazione delle predette regole;

b) la verifica dell’osservanza delle predette regole da parte dei rispettivi associati nei casi di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati.

2. Le stesse associazioni si impegnano inoltre a valutare, anche con le associazioni di categoria ed organismi rappresentativi degli altri soggetti firmatari del presente Codice, forme o sistemi alternativi di risoluzione di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati, nonché specifiche misure sanzionatorie, secondo i rispettivi ordinamenti statutari, delle eventuali violazioni delle suddette regole da parte degli aderenti alle associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico.

3. Ove siano adottate misure sanzionatorie per le violazioni delle regole del presente Codice deontologico, l’associazione od organismo che le applica deve darne tempestiva informativa anche al Garante.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le misure necessarie per l’applicazione del presente Codice deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo articolo 13.

2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Codice, promuove il riesame e l’eventuale adeguamento del suddetto Codice alla luce di novità normative, del progresso tecnologico o dell’esperienza acquisita nella sua applicazione.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Codice si applica a decorrere dal 1 ottobre 2016